sentenza
N. 4624
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 6 giugno 2025, n. 4624

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce, secondo quanto stabilito dall'art. 808 cod. proc. civ., e il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.
La clausola compromissoria inserita in contratto non per adesione, ma frutto di trattativa privata, non necessita di specifica e doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1342 cod. civ., non trovando applicazione la disciplina dei contratti conclusi mediante moduli e formulari.
In presenza di clausole compromissorie contrastanti tra contratto principale e condizioni generali di contratto, prevale la disciplina speciale pattuita nel contratto principale su quella generale delle condizioni generali, anche quando queste ultime non siano state specificatamente sottoscritte ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 06/06/2025, n. 4624, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-6-giugno-2025-n-4624-1753526329/