Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 29 giugno 2026, n. 5422

Tribunale di Milano

Massima

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per effetto di convenzione arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza ai sensi dell'art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nell'atto di citazione in opposizione, quale primo atto difensivo dell'opponente.
In mancanza di una specifica disciplina sovranazionale, l'eccezione di devoluzione della controversia ad arbitrato va esaminata alla luce della legge processuale italiana, in applicazione del principio della lex fori.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario per effetto di convenzione arbitrale deve essere proposta, a pena di decadenza ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., nell’atto di citazione in opposizione, quale primo atto difensivo dell’opponente.
In mancanza di una specifica disciplina sovranazionale, l’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitrato va esaminata alla luce della legge processuale italiana, in applicazione del principio della lex fori.

Come citare

Tribunale di Milano, 29 Giugno 2026, N. 5422, «Tribunale di Milano, 29 giugno 2026, n. 5422», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-29-giugno-2026-n-5422/

Condividi questa decisione