Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 26 giugno 2026, n. 5324

Tribunale di Milano

Massima

La clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate da un accordo quadro si estende a tutte le controversie derivanti dai contratti esecutivi conclusi in attuazione di tale accordo, ove le condizioni generali ne regolino espressamente l'oggetto e la controversia rientri nell'ambito applicativo della cola medesima; ricorrendo tale presupposto, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nelle condizioni generali di contratto richiamate da un accordo quadro si estende a tutte le controversie derivanti dai contratti esecutivi conclusi in attuazione di tale accordo, ove le condizioni generali ne regolino espressamente l’oggetto e la controversia rientri nell’ambito applicativo della cola medesima; ricorrendo tale presupposto, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza in favore degli arbitri.

Come citare

Tribunale di Milano, 26 Giugno 2026, N. 5324, «Tribunale di Milano, 26 giugno 2026, n. 5324», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-26-giugno-2026-n-5324/

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