Massima
Il giudice non è vincolato alle qualificazioni giuridiche offerte dalle parti e deve operare la corretta qualificazione degli istituti sulla base di tutti gli elementi di valutazione a disposizione; pertanto la determinazione del terzo, pur definita dalle parti come arbitraggio o perizia contrattuale ai sensi dell'art. 1349 cod. civ., deve essere qualificata come lodo reso a definizione di un arbitrato irrituale quando l'attività a lui demandata sia stata quella di sciogliere punti controversi sui quali non è stato possibile raggiungere un accordo e si sia tradotta in valutazione delle prove e in decisione.
Costituiscono indici della natura decisoria dell'attività svolta dal terzo, e dunque della qualificazione del suo atto come lodo irrituale, la nomina di consulenti di parte, lo svolgimento di più riunioni con la partecipazione dei consulenti e dei difensori, l'acquisizione di documentazione esaminata in contraddittorio, il deposito di relazioni di parte e la valutazione della fondatezza e della prova della domanda.
Ai fini della determinazione della comune intenzione delle parti in ordine all'esecuzione della clausola che devolve la controversia al terzo rileva, a norma dell'art. 1362 cod. civ., il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi compresa l'assenza di contestazioni circa lo svolgimento del procedimento.
Il lodo irrituale può essere annullato solo in presenza dei motivi tassativamente previsti dall'art. 808 ter cod. proc. civ. e non può essere impugnato per motivi di merito, restando preclusa la deduzione della nullità del contratto sottostante e dell'erroneità della ricostruzione operata dall'arbitro.
Quando il titolo posto a fondamento della pretesa azionata in giudizio è costituito dalla determinazione dell'arbitro, e non dal contratto sottostante, la controversia non è soggetta a mediazione obbligatoria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 23 Luglio 2026, N. 6296, «Tribunale di Milano, 23 luglio 2026, n. 6296», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-23-luglio-2026-n-6296/