sentenza
N. 605
Anno: 2026

Tribunale di Milano, 23 gennaio 2026, n. 605

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

La statuizione contenuta nel lodo arbitrale che fissa una somma di denaro ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., da corrispondere per ogni violazione o ritardo nell'adempimento dell'ordine impartito, costituisce un autonomo titolo esecutivo, intrinsecamente suscettibile di esecuzione forzata, purché il lodo individui la prestazione da eseguire e determini l'importo dovuto per ciascun periodo di ritardo.
Nel giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il precetto fondato su lodo arbitrale contenente la condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., sono deducibili soltanto fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto di credito sopravvenuti alla formazione del titolo e doglianze relative alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concreta attuazione della misura coercitiva nei precisi termini individuati nel lodo arbitrale, essendo inammissibili le contestazioni riguardanti la portata sostanziale del lodo e l'inesigibilità dell'obbligazione principale come accertata dagli arbitri.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 23/01/2026, n. 605, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-23-gennaio-2026-n-605-1774443275-4449/