sentenza
N. 1562
Anno: 2026

Tribunale di Milano, 22 febbraio 2026, n. 1562

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

In caso di arbitrato irrituale, la questione dell'esistenza di una valida convenzione d'arbitrato attiene alla proponibilità della domanda e costituisce una questione preliminare di merito, e non una questione di competenza, e deve essere decisa con sentenza di rigetto nel merito ove l'eccezione sia accolta, avendo le parti convenzionalmente rinunciato alla tutela giurisdizionale statale in favore di una composizione negoziale della controversia ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ.
La clausola compromissoria che deferisca all'arbitrato irrituale ogni controversia relativa all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione di un contratto comprende anche le domande di rivalsa tra le parti contraenti fondate sull'asserita violazione di obblighi derivanti dal medesimo contratto, in quanto afferenti all'esecuzione del rapporto contrattuale oggetto della convenzione d'arbitrato.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Milano, 22/02/2026, n. 1562, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-22-febbraio-2026-n-1562-1776431408-1460/