sentenza
Tribunale di Milano, 19 febbraio 2026, n. 1504
Tribunale di Milano
Massima
In materia di clausola compromissoria inserita tra le condizioni generali del contratto, la nullità derivante dal difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. può essere fatta valere esclusivamente dal contraente aderente e non dal predisponente della clausola, in ragione della finalità protettiva della disposizione.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In materia di clausola compromissoria inserita tra le condizioni generali del contratto, la nullità derivante dal difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. può essere fatta valere esclusivamente dal contraente aderente e non dal predisponente della clausola, in ragione della finalità protettiva della disposizione.
Come citare
Tribunale di Milano, 19 Febbraio 2026, N. 1504, «Tribunale di Milano, 19 febbraio 2026, n. 1504», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-19-febbraio-2026-n-1504-1776431408-8296/