Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Milano, 19 febbraio 2026, n. 1504

Tribunale di Milano

Massima

In materia di clausola compromissoria inserita tra le condizioni generali del contratto, la nullità derivante dal difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. può essere fatta valere esclusivamente dal contraente aderente e non dal predisponente della clausola, in ragione della finalità protettiva della disposizione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In materia di clausola compromissoria inserita tra le condizioni generali del contratto, la nullità derivante dal difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2, cod. civ. può essere fatta valere esclusivamente dal contraente aderente e non dal predisponente della clausola, in ragione della finalità protettiva della disposizione.

Come citare

Tribunale di Milano, 19 Febbraio 2026, N. 1504, «Tribunale di Milano, 19 febbraio 2026, n. 1504», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-19-febbraio-2026-n-1504-1776431408-8296/

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