Tribunale di Milano, 15 luglio 2025, n. 5909
Massima
Ove la società e gli amministratori abbiano compromesso in arbitri ogni controversia attenente alla responsabilità di questi ultimi, la deroga alla giurisdizione ordinaria e l'eventuale lodo arbitrale sono opponibili anche al curatore del sopravvenuto fallimento, seppur limitatamente all'azione sociale di responsabilità svolta ex art. 146 l.fall.
La clausola compromissoria statutaria non è opponibile verso i creditori sociali, soggetti terzi rispetto allo statuto, con la conseguenza che permane la competenza del tribunale a conoscere l'azione di responsabilità dei creditori ex art. 2394 cod. civ. esercitata nei confronti degli amministratori, pur in presenza di clausola arbitrale che devolva agli arbitri le controversie relative al rapporto sociale.
Note Metodologiche
standard