sentenza
N. 3864
Anno: 2025

Tribunale di Milano, 13 maggio 2025, n. 3864

⚖️ Tribunale di Milano
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Massima

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione.
Quando viene eccepita la competenza arbitrale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione deve revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
La clausola compromissoria che prevede la competenza del tribunale ordinario per "i casi che richiedono azioni d'urgenza" può estendersi, in via interpretativa, alla procedura monitoria, consentendo il legittimo ricorso a tale procedura.
Pur essendo legittimo il ricorso alla procedura monitoria in presenza di clausola compromissoria, difetta la competenza del tribunale ordinario a conoscere delle contestazioni spiegate nell'opposizione quando sia competente l'arbitro convenzionalmente designato.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato per incompetenza quando sia competente a conoscere della controversia l'arbitro convenzionalmente designato in forza della clausola compromissoria, anche se la procedura monitoria inizialmente esperita fosse legittima.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Milano, 13/05/2025, n. 3864, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-milano-13-maggio-2025-n-3864-1752155146/