Tribunale di Messina, 14 aprile 2026, n. 763
Massima
In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità.
La clausola compromissoria contenuta nel disciplinare di incarico professionale stipulato con la pubblica amministrazione, che preveda la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie relative alla liquidazione dei compensi non definite in via amministrativa, è operante purché il procedimento amministrativo di definizione della controversia si sia concluso con un provvedimento formale notificato alla parte, dalla cui comunicazione decorre il termine perentorio per l'attivazione del procedimento arbitrale.
Note Metodologiche
standard