ordinanza
Tribunale di Marsala, ord. 21 luglio 2026 (R.G. 00001263/2026)
Tribunale di Marsala
Massima
Il presidente del tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti previsti dalla clausola compromissoria statutaria, provvede alla nomina del terzo arbitro ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ. e può contestualmente prorogare il termine previsto per il deposito del lodo ai sensi dell'art. 820 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Marsala, 21 Luglio 2026, «Tribunale di Marsala, ord. 21 luglio 2026 (R.G. 00001263/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-marsala-ord-21-luglio-2026-r-g-00001263-2026/