Massima
La domanda riconvenzionale avente a oggetto il credito contrattualmente devoluto alla cognizione arbitrale è inammissibile dinanzi al giudice ordinario.
L'operatività della convenzione arbitrale non si estende alle domande che, pur dedotte come connesse, non risultino provatamente riconducibili al rapporto devoluto agli arbitri, non essendo consentita la devoluzione agli arbitri di cause connesse pendenti dinanzi al giudice ordinario.
La sospensione del processo per pregiudizialità rispetto alla decisione arbitrale presuppone la contestuale pendenza dei due giudizi, e non può essere disposta quando nessun giudizio arbitrale sia stato introdotto.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La domanda riconvenzionale avente a oggetto il credito contrattualmente devoluto alla cognizione arbitrale è inammissibile dinanzi al giudice ordinario.
L’operatività della convenzione arbitrale non si estende alle domande che, pur dedotte come connesse, non risultino provatamente riconducibili al rapporto devoluto agli arbitri, non essendo consentita la devoluzione agli arbitri di cause connesse pendenti dinanzi al giudice ordinario.
La sospensione del processo per pregiudizialità rispetto alla decisione arbitrale presuppone la contestuale pendenza dei due giudizi, e non può essere disposta quando nessun giudizio arbitrale sia stato introdotto.
Come citare
Tribunale di Livorno, 15 Luglio 2026, N. 605, «Tribunale di Livorno, 15 luglio 2026, n. 605», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-livorno-15-luglio-2026-n-605/