Massima
La competenza del Presidente del Tribunale a prorogare il termine per la pronuncia del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 820 co. 3 lett. b cod. proc. civ. sussiste esclusivamente quando il collegio arbitrale sia stato nominato dal medesimo Presidente del Tribunale secondo la procedura di cui all'art. 810 co. 2 cod. proc. civ.
La legittimazione a richiedere la nomina del curatore speciale ex art. 79 cod. proc. civ. spetta esclusivamente alle parti del rapporto processuale o al Pubblico Ministero, con esclusione degli arbitri che non rivestono la qualità di parte in causa.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Lecco, 17 Ottobre 2025, «Tribunale di Lecco, ord. 17 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecco-ord-17-ottobre-2025-1768991942-3753/