Massima
La formulazione della clausola, il richiamo al codice di procedura civile, la previsione di un collegio di tre arbitri e l'individuazione del presidente del tribunale quale autorità deputata alla nomina del presidente del collegio depongono per la natura rituale dell'arbitrato, configurando una convenzione d'arbitrato diretta a devolvere la decisione della controversia a un collegio arbitrale secondo il modello processuale codicistico, e non un mero tentativo conciliativo o un arbitrato irrituale.
La clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale e nei patti tecnici a esso allegati è opponibile all'avente causa dell'unità immobiliare quando il titolo di acquisto o la nota di trascrizione richiamino il regolamento, parte integrante dell'assetto giuridico dell'unità trasferita.
La clausola che devolve agli arbitri le controversie "anche di carattere tecnico" insorte sull'interpretazione e sull'esecuzione del regolamento attrae nella competenza arbitrale la domanda che richieda valutazioni specialistiche direttamente connesse all'operatività del regolamento.
La competenza arbitrale non impedisce di richiedere al giudice ordinario l'emissione del decreto ingiuntivo, trattandosi di procedimento monitorio non affidabile agli arbitri.
L'eccezione di incompetenza proposta limitatamente alla domanda riconvenzionale non consente di estendere d'ufficio la declaratoria di incompetenza alla domanda principale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Lecco, 8 Settembre 2026, N. 383, «Tribunale di Lecco, 8 settembre 2026, n. 383», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lecco-8-settembre-2026-n-383/