sentenza
N. 446
Anno: 2020

Tribunale di Latina, 24 febbraio 2020, n. 446

⚖️ Tribunale di Latina
📅

Massima

La clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una deroga convenzionale alle attribuzioni ed alla competenza del giudice ordinario. Segnatamente, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri. E tanto si ricava dall’inequivoco disposto dell’art. 819-ter cod. proc. civ. che, nel regolare i “rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria”, assoggetta, tra l’altro, al regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 cod. proc. civ., “la sentenza con la quale il giudice” abbia affermato o negato “la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato”. In particolare, l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice statuale, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Latina, 24/02/2020, n. 446, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-latina-24-febbraio-2020-n-446-1752148089/