Tribunale di Latina, 24 febbraio 2020, n. 446
Massima
La clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una deroga convenzionale alle attribuzioni ed alla competenza del giudice ordinario. Segnatamente, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice adito deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri. E tanto si ricava dall’inequivoco disposto dell’art. 819-ter cod. proc. civ. che, nel regolare i “rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria”, assoggetta, tra l’altro, al regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 cod. proc. civ., “la sentenza con la quale il giudice” abbia affermato o negato “la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato”. In particolare, l’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice statuale, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione.
Note Metodologiche
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