ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Lagonegro, ord. 22 ottobre 2025

⚖️ Tribunale di Lagonegro
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Massima

La qualificazione di un arbitrato come rituale o irrituale non può fondarsi esclusivamente sulla denominazione attribuita dalle parti, dovendo il giudice desumere l'effettiva volontà delle parti attraverso l'esame della convenzione compromissoria e della sua attuazione, considerando le finalità perseguite e i poteri conferiti all'arbitro.
In caso di incertezza interpretativa sulla natura dell'arbitrato deve applicarsi il criterio residuale che accorda prevalenza alla qualificazione rituale, in considerazione delle maggiori garanzie offerte quanto all'efficacia esecutiva, al regime delle impugnazioni e alla possibilità di ottenere la sospensiva.
Il reclamo al collegio del tribunale non costituisce rimedio esperibile avverso il decreto di concessione dell'exequatur ad un lodo arbitrale, dovendo l'interessato utilizzare esclusivamente l'impugnazione prevista dall'art. 825 ult. co. cod. proc. civ.
Il decreto di esecutorietà emesso erroneamente per un lodo irrituale non produce gli effetti dell'art. 825 cod. proc. civ. e risulta insuscettibile di fondare esecuzione forzata, potendo la parte ricorrere agli ordinari rimedi contrattuali o all'opposizione all'eventuale esecuzione iniziata in mancanza di titolo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Lagonegro, 22/10/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-lagonegro-ord-22-ottobre-2025-1768991942-1489/