sentenza
N. 209
Anno: 2026

Tribunale di La Spezia, 10 aprile 2026, n. 209

⚖️ Tribunale di La Spezia
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Massima

Il lodo arbitrale irrituale, in quanto risultante dalla libera determinazione delle parti nell'esercizio dell'autonomia privata con effetti giuridici riconducibili alla sfera negoziale, può essere sottoposto al sindacato del giudice ordinario soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 808-ter c.p.c., ovvero per i vizi che abbiano alterato la libera formazione del consenso contrattuale; è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della pronuncia a comporre la controversia.
Nell'arbitrato irrituale, il principio del contraddittorio non si articola necessariamente in forme rigorose e in fasi progressive, essendo sufficiente che l'attività assertiva e deduttiva delle parti si sia potuta esplicare, in qualsiasi modo e tempo, in rapporto agli elementi utilizzati dall'arbitro per la pronuncia.
È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora tali questioni risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate nel corso del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 817 c.p.c.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di La Spezia, 10/04/2026, n. 209, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-la-spezia-10-aprile-2026-n-209/