Tribunale di Genova, ordinanza dell’8 gennaio 2026
Massima
L'attribuzione agli arbitri del potere di concedere misure cautelari ai sensi dell'art. 818 c.p.c. non può desumersi dalla mera esistenza di una convenzione d'arbitrato, ma richiede una manifestazione di volontà specifica e inequivoca delle parti, da inserirsi nella convenzione d'arbitrato stessa o in un atto scritto anteriore all'introduzione del procedimento arbitrale; in difetto, la competenza cautelare permane in capo alla giurisdizione statale, indipendentemente dalla circostanza che la clausola compromissoria qualifichi come «esclusiva» la competenza del tribunale arbitrale, atteso che tale qualificazione attiene alla diversa questione della concorrenza tra giurisdizione statale e giurisdizione arbitrale sul merito della controversia.
Note Metodologiche
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