Massima
Il lodo rituale, ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ., produce dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria e, una volta divenuto definitivo, acquista autorità di cosa giudicata; ne consegue che la regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, una volta consacrata nel lodo e divenuta definitiva, non può essere nuovamente rimessa in discussione in sede giudiziaria, salvo il ricorso ai rimedi impugnatori tipici previsti dall'ordinamento.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Genova, 4 Giugno 2026, N. 2670, «Tribunale di Genova, 4 giugno 2026, n. 2670», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-genova-4-giugno-2026-n-2670/