sentenza
N. 1968
Anno: 2026

Tribunale di Genova, 20 aprile 2026, n. 1968

⚖️ Tribunale di Genova
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Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una societa' di capitali, che devolve ad arbitri le controversie tra soci e societa' su diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e' valida e opponibile anche al socio sopravvenuto per effetto dell'acquisto della partecipazione, costituendo regola organizzativa del contratto sociale cui tutti i soci, in quanto tali, sono soggetti.
Nel subentro nella posizione di socio, l'adesione al regolamento organizzativo contenuto nello statuto, ivi compresa la clausola compromissoria, rappresenta un elemento fisiologico dell'acquisto della partecipazione: l'acquirente accede ad un complesso di diritti e obblighi gia' conformati da regole sociali preesistenti, conoscibili e sindacabili in via preventiva mediante l'ordinaria diligenza professionale, in quanto lo statuto e' soggetto a pubblicita' legale tramite iscrizione nel registro delle imprese.
L'esistenza di una clausola compromissoria statutaria di arbitrato irrituale non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, la declaratoria di nullita' del decreto opposto e la sua contestuale revoca, risultando la domanda monitoria improponibile dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Genova, 20/04/2026, n. 1968, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-genova-20-aprile-2026-n-1968/