Tribunale di Firenze, ord. 2 luglio 2020
Tribunale
di Firenze
Massima
La clausola di arbitrato rituale contenuta nello statuto di società fallita non rileva con riguardo all’esercizio dell’azione dei creditori sociali, terzi rispetto alle società e non attribuisce quindi alla competenza arbitrale l’azione di responsabilità che il curatore abbia promosso, nell’interesse della massa, nei confronti degli ex amministratori della fallita.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Firenze, 02/07/2020, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-ord-2-luglio-2020-1752148090/