Massima
Nei rapporti tra Giudici statuali e arbitri non trova applicazione l'art. 38, co. 2 cod. proc. civ., sì che il Giudice statuale che, accogliendo l'eccezione di compromesso, dichiari la sua incompetenza per essere competenti gli arbitri, provvede pure in ordine alle spese processuali.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Firenze, 5 Giugno 2023, N. 1666, «Tribunale di Firenze, 5 giugno 2023, n. 1666», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-5-giugno-2023-n-1666-1752148099/