sentenza
N. 3731
Anno: 2025

Tribunale di Firenze, 21 novembre 2025, n. 3731

⚖️ Tribunale di Firenze
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Massima

L'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale non preclude al creditore di ottenere un decreto ingiuntivo dal giudice ordinario; tuttavia, qualora il debitore proponga opposizione eccependo la competenza arbitrale, si instaura il normale procedimento di cognizione e, verificatasi la contestazione, viene meno la competenza del giudice ordinario, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi agli arbitri.
In caso di accoglimento dell'eccezione di compromesso per arbitrato rituale in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non può pronunciare ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 38, co. 2, cod. proc. civ., ma deve dichiarare con sentenza l'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio e, conseguentemente, la nullità del decreto ingiuntivo, regolando le spese di lite.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter, co. 2, cod. proc. civ. nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'art. 50 cod. proc. civ. ai rapporti tra arbitrato e processo, il giudice che dichiara la propria incompetenza in favore degli arbitri deve assegnare alle parti un termine per la riassunzione della controversia dinanzi al collegio arbitrale.
Ai sensi dell'art. 808 quater cod. proc. civ., nel dubbio la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
La clausola compromissoria deve essere interpretata secondo i canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 cod. civ., tenendo presente che nell'arbitrato rituale le parti intendono ottenere un lodo suscettibile di esecutività ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre nell'arbitrato irrituale esse affidano all'arbitro una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà negoziale delle parti medesime; il dubbio sull'effettiva volontà dei contraenti va risolto in favore della natura rituale dell'arbitrato.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Firenze, 21/11/2025, n. 3731, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-21-novembre-2025-n-3731-1769356832-9082/