Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Cass., Sez. I Civ., 21 novembre 2025, n. 30721

Cassazione — I Civ.

Massima

In caso di interruzione del processo per dichiarazione di fallimento di una parte, il termine per la riassunzione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale decorre dalla data in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte, e non dalla data di notifica della sentenza di fallimento al rappresentante legale della società fallita.

Note metodologiche

standard

Come citare

Cassazione — I Civ., 21 Novembre 2025, N. 30721, «Cass., Sez. I Civ., 21 novembre 2025, n. 30721», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-21-novembre-2025-n-30721-1768914850-2053/

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