Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2026, n. 726

Tribunale di Firenze

Massima

La controversia relativa allo scioglimento di una società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale rientra nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria che devolve ad arbitri amichevoli compositori le controversie tra soci concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il giudice ordinario è incompetente ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La controversia relativa allo scioglimento di una società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale rientra nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria che devolve ad arbitri amichevoli compositori le controversie tra soci concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il giudice ordinario è incompetente ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c.

Come citare

Tribunale di Firenze, 12 Febbraio 2026, N. 726, «Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2026, n. 726», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-12-febbraio-2026-n-726-1774871929-7085/

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