Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Firenze, 10 gennaio 2026, n. 65

Tribunale di Firenze

Massima

Ove la sottoscrizione di una parte sulla convenzione di arbitrato risulti apocrifa all'esito del procedimento di verificazione, la clausola compromissoria non può ritenersi disciplinare i rapporti giuridici tra le parti e, conseguentemente, l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata su tale clausola deve essere respinta, restando radicata la competenza del giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ove la sottoscrizione di una parte sulla convenzione di arbitrato risulti apocrifa all’esito del procedimento di verificazione, la clausola compromissoria non può ritenersi disciplinare i rapporti giuridici tra le parti e, conseguentemente, l’eccezione di incompetenza del giudice ordinario fondata su tale clausola deve essere respinta, restando radicata la competenza del giudice ordinario.

Come citare

Tribunale di Firenze, 10 Gennaio 2026, N. 65, «Tribunale di Firenze, 10 gennaio 2026, n. 65», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-10-gennaio-2026-n-65-1774350895-9385/

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