sentenza
N. 454
Anno: 2025

Tribunale di Fermo, 24 luglio 2025, n. 454

⚖️ Tribunale di Fermo
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Massima

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi causa petendi nel contratto cui essa è annessa, comprendendovi le azioni per inadempimento contrattuale e per il risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ.
La qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale richiede l'interpretazione della clausola compromissoria con riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, senza che il mancato richiamo alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità. In caso di incertezza interpretativa, si presume che le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato rituale.
La clausola compromissoria costituisce contratto autonomo rispetto al contratto sostanziale nel quale è inserita, per cui la risoluzione consensuale del contratto principale non ne determina la caducazione, rimanendo essa efficace per la decisione delle controversie nascenti dall'esecuzione di quel contratto.
Rilevata l'incompetenza del giudice ordinario in favore del collegio arbitrale, il tribunale deve dichiarare con sentenza la propria incompetenza ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ. e assegnare termine di tre mesi per la riassunzione della causa davanti agli arbitri.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Fermo, 24/07/2025, n. 454, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-fermo-24-luglio-2025-n-454-1761077083-5193/