sentenza
N. 537
Anno: 2025

Tribunale di Fermo, 14 ottobre 2025, n. 537

⚖️ Tribunale di Fermo
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Massima

La clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel rapporto contrattuale cui essa è annessa.
Rientra nella competenza arbitrale l'attività prodromica alla realizzazione delle prestazioni contrattuali quando, in applicazione dei criteri interpretativi di cui all'art. 1362 cod. civ., per l'ampiezza dell'oggetto del contratto, la condotta tenuta nel corso del rapporto dalle parti e la stretta connessione tra le prestazioni, tale attività appare rientrare nell'ambito di un medesimo programma negoziale in relazione al quale è stata pattuita clausola compromissoria.
Rientra nella competenza dell'arbitro al quale le parti abbiano deferito le eventuali controversie derivanti da un contratto la cognizione anche della domanda fondata sull'arricchimento senza causa di una parte in danno dell'altra, quando questa abbia la sua ragione giustificatrice nel rapporto costituito dagli interessati nell'esercizio della loro autonomia negoziale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Fermo, 14/10/2025, n. 537, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-fermo-14-ottobre-2025-n-537-1768914063-1907/