Tribunale di Enna, 21 ottobre 2025, n. 447
Tribunale
di Enna
Massima
L'eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza, pertanto deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice in quanto la competenza arbitrale si fonda unicamente sulla volontà delle parti.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale produce effetti limitatamente alle controversie aventi ad oggetto rapporti societari, non estendendosi ai rapporti intercorsi tra la società e i terzi fruitori delle prestazioni rese dalla società medesima.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Enna, 21/10/2025, n. 447, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-enna-21-ottobre-2025-n-447-1768991942-6697/