Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Busto Arsizio, 21 ottobre 2025, n. 1138

Tribunale di Busto Arsizio

Massima

Le spese sostenute per l'attivazione della procedura arbitrale costituiscono danno emergente risarcibile in caso di inadempimento contrattuale della controparte, subordinatamente alla prova dell'effettivo esborso e qualora l'arbitrato sia stato reso necessario dal comportamento inadempiente del debitore.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Le spese sostenute per l’attivazione della procedura arbitrale costituiscono danno emergente risarcibile in caso di inadempimento contrattuale della controparte, subordinatamente alla prova dell’effettivo esborso e qualora l’arbitrato sia stato reso necessario dal comportamento inadempiente del debitore.

Come citare

Tribunale di Busto Arsizio, 21 Ottobre 2025, N. 1138, «Tribunale di Busto Arsizio, 21 ottobre 2025, n. 1138», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-busto-arsizio-21-ottobre-2025-n-1138-1768991942-5164/

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