sentenza
Tribunale di Busto Arsizio, 21 ottobre 2025, n. 1138
Tribunale di Busto Arsizio
Massima
Le spese sostenute per l'attivazione della procedura arbitrale costituiscono danno emergente risarcibile in caso di inadempimento contrattuale della controparte, subordinatamente alla prova dell'effettivo esborso e qualora l'arbitrato sia stato reso necessario dal comportamento inadempiente del debitore.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Le spese sostenute per l’attivazione della procedura arbitrale costituiscono danno emergente risarcibile in caso di inadempimento contrattuale della controparte, subordinatamente alla prova dell’effettivo esborso e qualora l’arbitrato sia stato reso necessario dal comportamento inadempiente del debitore.
Come citare
Tribunale di Busto Arsizio, 21 Ottobre 2025, N. 1138, «Tribunale di Busto Arsizio, 21 ottobre 2025, n. 1138», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-busto-arsizio-21-ottobre-2025-n-1138-1768991942-5164/