ordinanza
Tribunale di Cuneo, ord. 24 agosto 2026 (R.G. 00001796/2024)
Tribunale di Cuneo
Massima
L'art. 819 ter cod. proc. civ. equipara la questione concernente la devoluzione della controversia alla competenza arbitrale ad una questione di competenza, assoggettata al regime proprio dell'eccezione di incompetenza per territorio derogabile, prevedendo che la sentenza o l'ordinanza con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione alla convenzione di arbitrato sia impugnabile con regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ.
L'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria deve essere esaminata in via preliminare rispetto alle eccezioni di incompetenza per materia e per territorio, in quanto opera ad un livello funzionalmente superiore, precludendo ed escludendo la distribuzione della potestas decidendi tra i giudici statali.
Non è compromettibile in arbitri, perché avente ad oggetto diritti indisponibili, la controversia promossa per far dichiarare la nullità di un patto per violazione di norma imperativa inderogabile, nonostante l'ampia formulazione della clausola compromissoria statutaria riferita alle controversie su diritti disponibili relativi al rapporto sociale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cuneo, 24 Agosto 2026, «Tribunale di Cuneo, ord. 24 agosto 2026 (R.G. 00001796/2024)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cuneo-ord-24-agosto-2026-r-g-00001796-2024/