Tribunale di Cuneo, 9 febbraio 2026, n. 70
Massima
L'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle controversie, fondato sull'affidamento a terzi dell'incarico di ricercare una composizione amichevole, conciliativa e transattiva.
La determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria, ossia l'individuazione delle controversie che le parti hanno inteso deferire agli arbitri, costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, la cui soluzione richiede l'interpretazione della clausola alla stregua dei canoni ermeneutici del codice civile in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., attraverso l'indagine sulla comune intenzione delle parti circa il contenuto oggettivo attribuito alla clausola stessa.
Quando il significato letterale delle espressioni impiegate nella clausola compromissoria non conduca univocamente all'individuazione della comune intenzione delle parti, deve valutarsi il comportamento complessivo delle parti, anche successivo alla conclusione del contratto, al fine di accertare se sussista un'incompatibilità inconciliabile tra un dato comportamento univocamente orientato verso il riconoscimento della competenza arbitrale e la volontà di avvalersene.
Note Metodologiche
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