Tribunale di Cuneo, 21 maggio 2025, n. 294
Massima
Una clausola compromissoria contenuta nel regolamento condominiale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le cause in cui il regolamento può rappresentare un fatto costitutivo della pretesa o comunque aventi causae petendi connesse con l'operatività del regolamento stesso.
Il deferimento ad arbitri di qualsiasi controversia comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione del regolamento condominiale determina la competenza arbitrale anche per l'opposizione al decreto ingiuntivo intimato dall'amministratore per la riscossione dei contributi approvati dall'assemblea, non costituendo la clausola compromissoria una deroga alle relative norme.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola, di disporre la remissione della controversia al giudizio degli arbitri nel caso di arbitrato rituale, o di dichiarare l'improponibilità della domanda nel caso di arbitrato irrituale e, in ogni caso, la declaratoria di nullità del decreto opposto.
L'eccezione con la quale si deduca l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non pone una questione di competenza dell'autorità giudiziaria, ma contesta la proponibilità della domanda per avere i contraenti scelto la risoluzione negoziale della controversia rinunziando alla tutela giurisdizionale; la suddetta eccezione ha pertanto natura sostanziale e introduce una questione preliminare di merito.
Note Metodologiche
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