Tribunale di Cremona, 30 ottobre 2025, n. 490
Tribunale
di Cremona
Massima
In presenza di clausola compromissoria, il giudice ordinario adito con ricorso per decreto ingiuntivo difetta di competenza a favore del collegio arbitrale, dovendo dichiarare la propria incompetenza ovvero, ove sia già pendente il procedimento arbitrale per il medesimo oggetto, dichiarare la litispendenza e rimettere la causa al collegio arbitrale.
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario in presenza di clausola compromissoria e di procedimento arbitrale già pendente per il medesimo oggetto deve essere revocato, non avendo il giudice competenza ad emetterlo ab origine.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cremona, 30/10/2025, n. 490, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cremona-30-ottobre-2025-n-490-1769079691-2885/