Tribunale di Cosenza, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000497/2026)
Tribunale
di Cosenza
Massima
Allorché una controversia origini da distinti contratti, ciascuno contenente una clausola compromissoria sostanzialmente sovrapponibile all'altra, e le pretese creditorie afferenti ai diversi contratti risultino inscindibilmente collegate all'assetto complessivo dei rapporti economici tra le parti, il presidente del tribunale, nell'esercitare il potere di nomina dell'arbitro ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., può procedere alla designazione di un unico arbitro, al fine di assicurare la trattazione unitaria della controversia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 05/05/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-ord-5-maggio-2026-r-g-00000497-2026/