Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Cosenza, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000497/2026)

Tribunale di Cosenza

Massima

Allorché una controversia origini da distinti contratti, ciascuno contenente una clausola compromissoria sostanzialmente sovrapponibile all'altra, e le pretese creditorie afferenti ai diversi contratti risultino inscindibilmente collegate all'assetto complessivo dei rapporti economici tra le parti, il presidente del tribunale, nell'esercitare il potere di nomina dell'arbitro ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ., può procedere alla designazione di un unico arbitro, al fine di assicurare la trattazione unitaria della controversia.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Cosenza, 5 Maggio 2026, «Tribunale di Cosenza, ord. 5 maggio 2026 (R.G. 00000497/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-ord-5-maggio-2026-r-g-00000497-2026/

Condividi questa decisione