Tribunale di Cosenza, 8 ottobre 2025, n. 1508
Tribunale
di Cosenza
Massima
L'efficacia e la validità del lodo arbitrale rituale permangono nonostante la successiva cessione del credito oggetto del lodo e l'eventuale impugnazione dello stesso da parte del debitore, conservando il lodo il valore e l'efficacia di accertamento della sentenza pronunciata dai giudici statuali ai sensi dell'art. 824-bis cod. proc. civ.
La cessione di credito derivante da lodo arbitrale è validamente opponibile al debitore ceduto mediante notificazione dell'atto di cessione, senza necessità di specifica accettazione da parte del debitore stesso, salvo il caso di formale comunicazione di rifiuto.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 08/10/2025, n. 1508, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-8-ottobre-2025-n-1508-1768839432-4089/