Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Busto Arsizio, 8 ottobre 2025, n. 1083

Tribunale di Busto Arsizio

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità ai sensi dell'art. 838 bis cod. proc. civ., non prevedendo il conferimento del potere di nomina dell'arbitro a soggetto estraneo alla società.
La clausola compromissoria statutaria non include l'azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell'amministratore per mala gestio, restando circoscritta alle controversie derivanti direttamente dall'applicazione dello statuto sociale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità ai sensi dell’art. 838 bis cod. proc. civ., non prevedendo il conferimento del potere di nomina dell’arbitro a soggetto estraneo alla società.
La clausola compromissoria statutaria non include l’azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell’amministratore per mala gestio, restando circoscritta alle controversie derivanti direttamente dall’applicazione dello statuto sociale.

Come citare

Tribunale di Busto Arsizio, 8 Ottobre 2025, N. 1083, «Tribunale di Busto Arsizio, 8 ottobre 2025, n. 1083», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-busto-arsizio-8-ottobre-2025-n-1083-1768839432-4642/

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