sentenza
Tribunale di Cosenza, 25 agosto 2026, n. 1155
Tribunale di Cosenza
Massima
Il principio secondo cui l'eccezione di competenza arbitrale, tempestivamente sollevata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, impone la revoca del decreto opera soltanto quando il procedimento monitorio abbia ad oggetto direttamente un credito nascente dal rapporto sostanziale assoggettato alla clausola compromissoria e non ancora deciso dagli arbitri.
Quando la clausola compromissoria ha già trovato attuazione, essendo la controversia da essa contemplata stata effettivamente devoluta all'arbitro e definita con lodo, la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo fondato su quel lodo non impone di rimettere nuovamente agli arbitri la controversia già decisa.
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul lodo irrituale non può costituire la sede per un nuovo esame del merito delle questioni già sottoposte all'arbitro e da questo decise, al di fuori delle ipotesi di annullabilità tassativamente previste dall'art. 808 ter cod. proc. civ.
Il lodo irrituale ha natura negoziale e la determinazione dell'arbitro è vincolante per le parti nei limiti e secondo il regime proprio di tale forma di arbitrato; le censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze già esaminate dall'arbitro sono inammissibili.
Il lodo arbitrale irrituale, pur non costituendo titolo esecutivo suscettibile di essere reso esecutivo nelle forme previste per il lodo rituale, costituisce prova scritta del credito idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 633 cod. proc. civ.
La natura formalmente accertativa della statuizione arbitrale non esclude l'idoneità del lodo a documentare il credito, non essendo richiesto, ai fini del procedimento monitorio, che il documento posto a fondamento della domanda costituisca già titolo esecutivo o contenga una pronuncia di condanna, purché la determinazione individui il creditore, il debitore, il titolo del rapporto e l'esatto ammontare della prestazione dovuta.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cosenza, 25 Agosto 2026, N. 1155, «Tribunale di Cosenza, 25 agosto 2026, n. 1155», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cosenza-25-agosto-2026-n-1155/