Tribunale di Como, 10 luglio 2025, n. 615
Tribunale
di Como
Massima
In assenza di prova che il contratto contenente la clausola compromissoria sia stato sottoscritto dal soggetto nei cui confronti si intende invocare tale clausola, a fronte del tempestivo disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 cod. proc. civ., deve essere giudicata infondata l'eccezione di arbitrato. L'effetto attributivo della cognizione agli arbitri presuppone l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione apposta sul documento contrattuale contenente la convenzione arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Como, 10/07/2025, n. 615, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-como-10-luglio-2025-n-615-1759503381-4290/