Massima
Le controversie derivanti dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, quali le convenzioni urbanistiche, possono essere devolute ad arbitri rituali soltanto qualora abbiano ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi.
La clausola compromissoria contenuta in una convenzione urbanistica, che limiti la devoluzione ad arbitri alle sole controversie concernenti l'entità o l'esecuzione delle obbligazioni assunte dal privato, non comprende le controversie relative all'attività di pianificazione e sistemazione urbanistica, né quelle concernenti l'accertamento della prescrizione del diritto dell'ente di assoggettare ad uso pubblico le aree interessate, le quali restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
La deliberazione con cui l'ente pubblico accetti la natura rituale dell'arbitrato non esclude la sussistenza del suo interesse a proporre ricorso per regolamento di giurisdizione.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Como, 10 Agosto 2026, N. 710, «Tribunale di Como, 10 agosto 2026, n. 710», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-como-10-agosto-2026-n-710/