ordinanza
Tribunale di Catanzaro, ord. 31 luglio 2026 (R.G. 00001133/2026)
Tribunale di Catanzaro
Massima
In presenza di clausola compromissoria la domanda cautelare si propone, ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito; la disposizione si applica anche quando lo statuto sociale devolva ad arbitro unico le controversie sociali.
L'eccezione concernente la validità della nomina arbitrale attiene al procedimento arbitrale di merito e non incide sulla competenza cautelare del giudice ordinario, restando ogni valutazione sulla validità della nomina riservata alla sede propria.
Le questioni che richiedono un accertamento istruttorio incompatibile con la cognizione sommaria propria della sede cautelare devono essere approfondite nella competente sede arbitrale di merito, ritualmente instaurata, nella quale possono trovare piena cognizione tutte le domande, ivi comprese quelle di revoca dell'amministratore e di accertamento delle relative responsabilità.
Il tempo necessario alla definizione del giudizio arbitrale non rende, di per sé, irreversibile il pregiudizio lamentato ai fini del periculum in mora.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Catanzaro, 31 Luglio 2026, «Tribunale di Catanzaro, ord. 31 luglio 2026 (R.G. 00001133/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-ord-31-luglio-2026-r-g-00001133-2026/