Tribunale di Catanzaro, 22 maggio 2026, n. 2016
Massima
Alla luce delle modifiche introdotte dalla l. n. 25/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Il lodo arbitrale rituale ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 824 bis cod. proc. civ.
L'equiparazione tra lodo arbitrale rituale e sentenza non riguarda soltanto l'efficacia del lodo inter partes, ma anche nei confronti dei terzi, come confermato dall'art. 829, n. 8, cod. proc. civ., che, nell'introdurre la violazione del giudicato esterno come motivo di nullità, equipara completamente alla sentenza passata in giudicato il lodo non più impugnabile.
Note Metodologiche
standard