ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Castrovillari, ord. 9 febbraio 2026

⚖️ Tribunale di Castrovillari
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Massima

Il criterio distintivo tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale risiede nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti intendono ottenere un lodo suscettibile di essere munito di esecutorietà e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nell'arbitrato irrituale affidano all'arbitro la risoluzione della controversia mediante uno strumento contrattuale, quale una composizione amichevole o un negozio di accertamento imputabile alla loro volontà.
Ai fini della distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale, la clausola compromissoria deve essere interpretata alla luce del suo tenore letterale, della comune intenzione delle parti e del loro comportamento complessivo, valorizzando le espressioni terminologiche congruenti con l'attività del giudicare e con l'esito di un giudizio relativo a una controversia, senza che l'assenza di rinvio alle formalità dell'arbitrato rituale, l'attribuzione di poteri di decisione secondo equità, la previsione di inappellabilità o la dispensa da formalità di procedura possano essere considerate come univocamente significative della natura irrituale dell'arbitrato.
Il dubbio sull'interpretazione della effettiva volontà dei contraenti in ordine alla natura della convenzione d'arbitrato deve essere risolto in favore dell'arbitrato rituale, avuto riguardo alla natura eccezionale della deroga alla regola secondo cui il lodo ha efficacia di sentenza.
Il procedimento speciale di liquidazione dei compensi e delle spese degli arbitri previsto dall'art. 814 c.p.c. per l'arbitrato rituale non è applicabile, neppure in via analogica, all'arbitrato irrituale.
Nell'arbitrato consensuale, il segretario del tribunale arbitrale è nominato direttamente dai componenti del collegio in base alla valutazione della necessità di avvalersi di un ausiliario per lo svolgimento delle attività certificatorie, esecutive e organizzative, instaurando con i medesimi un rapporto di prestazione d'opera intellettuale estraneo al rapporto tra le parti litiganti e gli arbitri, sicché l'importo della spesa per il segretario, quale esborso per il funzionamento del collegio, può essere liquidato solo in favore degli arbitri e non direttamente in favore del segretario.
Le funzioni di assistenza svolte dal segretario del tribunale arbitrale, sebbene rilevanti ai fini della determinazione delle spese rimborsabili, non consentono la partecipazione del medesimo al procedimento speciale di cui all'art. 814 c.p.c., che riserva ai soli arbitri la facoltà di ricorso al presidente del tribunale.
I compensi dovuti agli arbitri aventi qualifica di avvocato devono essere liquidati sulla base del tariffario professionale forense, senza che il presidente del tribunale procedente alla liquidazione possa fare ricorso a criteri equitativi.
La liquidazione delle spese generali in favore degli arbitri presuppone l'applicazione dell'art. 814 c.p.c. con riferimento alle sole spese effettivamente sostenute e documentabili, senza che possano ritenersi applicabili i principi in materia di tariffe forensi relativi alle spese forfettarie, stante la non assimilabilità assoluta dell'arbitro all'esercizio della professione forense in ragione della specificità dell'opera rispettivamente svolta.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Castrovillari, 09/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-castrovillari-ord-9-febbraio-2026-1774871929-1343/