sentenza
N. 20
Anno: 2026

Tribunale di Castrovillari, 9 gennaio 2026, n. 20

⚖️ Tribunale di Castrovillari
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Massima

In materia di arbitrato, la portata della convenzione d'arbitrato che individua le controversie da deferire agli arbitri mediante il riferimento a determinate categorie astratte — quali l'interpretazione e l'esecuzione del contratto — deve essere ricostruita, ai sensi dell'art. 1362 c.c., sulla base della comune volontà delle parti compromittenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole impiegate. Ove la clausola faccia riferimento a definizioni giuridiche quale sintesi del possibile oggetto di future controversie, tali definizioni non hanno lo scopo di restringere il contenuto della convenzione d'arbitrato, poiché un'interpretazione restrittiva comporterebbe la necessità di sottoporre a due organi giudicanti distinti la decisione di questioni strettamente connesse.
Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto al quale essa si riferisce, ai sensi dell'art. 808-quater c.p.c.
In materia di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non preclude al creditore di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito derivante dal contratto, salva la facoltà del debitore di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con il conseguente obbligo per il giudice dell'opposizione di revocare il decreto ingiuntivo e di rimettere le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Castrovillari, 09/01/2026, n. 20, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-castrovillari-9-gennaio-2026-n-20-1774352706-3335/