Massima
L'arbitro non ha competenza a conoscere delle spese del procedimento cautelare svoltosi davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 669 quinquies cod. proc. civ., sicche' la relativa liquidazione spetta al giudice ordinario che ha provveduto sulla misura cautelare.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cagliari, 30 Aprile 2026, «Tribunale di Cagliari, ord. 30 aprile 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cagliari-ord-30-aprile-2026/