Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Cagliari, ord. 20 novembre 2025

Tribunale di Cagliari

Massima

In materia di arbitrato, ai sensi dell'art. 818, co. 2, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 838-ter, co. 4, cod. proc. civ., prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice ordinario competente, il quale esercita una funzione vicaria e suppletiva fino a quando l'organo arbitrale non si sia materialmente costituito e non possa procedere tempestivamente all'esame dell'istanza cautelare, garantendo in tal modo la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Cost.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In materia di arbitrato, ai sensi dell’art. 818, co. 2, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 838-ter, co. 4, cod. proc. civ., prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice ordinario competente, il quale esercita una funzione vicaria e suppletiva fino a quando l’organo arbitrale non si sia materialmente costituito e non possa procedere tempestivamente all’esame dell’istanza cautelare, garantendo in tal modo la pienezza e l’effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell’art. 24 Cost.

Come citare

Tribunale di Cagliari, 20 Novembre 2025, «Tribunale di Cagliari, ord. 20 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cagliari-ord-20-novembre-2025-1769356832-9366/

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