ordinanza
Tribunale di Cagliari, ord. 20 novembre 2025
Tribunale di Cagliari
Massima
In materia di arbitrato, ai sensi dell'art. 818, co. 2, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 838-ter, co. 4, cod. proc. civ., prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice ordinario competente, il quale esercita una funzione vicaria e suppletiva fino a quando l'organo arbitrale non si sia materialmente costituito e non possa procedere tempestivamente all'esame dell'istanza cautelare, garantendo in tal modo la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Cost.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Cagliari, 20 Novembre 2025, «Tribunale di Cagliari, ord. 20 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-cagliari-ord-20-novembre-2025-1769356832-9366/