Tribunale di Cagliari, 9 febbraio 2026, n. 327
Massima
Il giudice ordinario è competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria nel contratto dal quale origina il credito fatto valere in giudizio. Qualora sia proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il giudizio ordinario di cognizione e, ove il debitore sollevi l'eccezione di competenza arbitrale, vengono verificate le condizioni stabilite nella convenzione d'arbitrato, con la conseguenza che il giudice adito viene spogliato della competenza e deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere le parti dinanzi al tribunale arbitrale.
Le clausole compromissorie rientrano tra quelle soggette a specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. solo qualora siano contenute in condizioni generali di contratto o in contratti conclusi mediante moduli o formulari.
Possono qualificarsi come contratti per adesione soltanto le strutture contrattuali destinate a disciplinare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale quanto formale, mentre non possono essere qualificati come tali i contratti predisposti da una delle parti contraenti in previsione e con riferimento a una singola e specifica operazione, il cui contenuto l'altra parte può richiedere e apportare modifiche dopo averne liberamente valutato il tenore, ovvero i contratti conclusi a seguito di trattativa tra le parti.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto non riconducibile alla categoria del contratto per adesione è valida senza necessità di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per devoluzione della controversia agli arbitri comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la declinatoria di competenza in favore del tribunale arbitrale indicato, con fissazione di un termine per la riassunzione del giudizio ai fini della translatio iudicii.
Note Metodologiche
standard