Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Trieste, 9 febbraio 2026, n. 34

Corte di Appello

Massima

In presenza di una clausola compromissoria che prevede un'eccezione alla competenza arbitrale per determinate controversie, tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che le domande riconvenzionali o le eccezioni che non rientrano espressamente nel suo ambito di applicazione restano soggette alla competenza arbitrale e non possono essere proposte dinanzi al giudice ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In presenza di una clausola compromissoria che prevede un’eccezione alla competenza arbitrale per determinate controversie, tale eccezione deve essere interpretata restrittivamente, con la conseguenza che le domande riconvenzionali o le eccezioni che non rientrano espressamente nel suo ambito di applicazione restano soggette alla competenza arbitrale e non possono essere proposte dinanzi al giudice ordinario.

Come citare

Corte di Appello, 9 Febbraio 2026, N. 34, «Corte d’appello di Trieste, 9 febbraio 2026, n. 34», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-trieste-9-febbraio-2026-n-34-1774871919-3353/

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