Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Brindisi, ord. 18 luglio 2026 (R.G. 00002831/2025)

Tribunale di Brindisi

Massima

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario il decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà dell'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e di rimettere le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
La controversia tra soci avente a oggetto il contenuto, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto sociale è devoluta ad arbitrato in forza della clausola compromissoria statutaria, con conseguente improponibilità della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario.
La fondatezza, prima facie, dell'eccezione di improponibilità per esistenza di clausola compromissoria esclude il fumus boni iuris del credito azionato e, per ciò solo, preclude l'accoglimento del ricorso per sequestro conservativo, rendendo superflua l'indagine sul periculum in mora.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario il decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà dell’intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest’ultima, di revocare il decreto ingiuntivo e di rimettere le parti dinanzi all’arbitro unico o al collegio arbitrale.
La controversia tra soci avente a oggetto il contenuto, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto sociale è devoluta ad arbitrato in forza della clausola compromissoria statutaria, con conseguente improponibilità della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario.
La fondatezza, prima facie, dell’eccezione di improponibilità per esistenza di clausola compromissoria esclude il fumus boni iuris del credito azionato e, per ciò solo, preclude l’accoglimento del ricorso per sequestro conservativo, rendendo superflua l’indagine sul periculum in mora.

Come citare

Tribunale di Brindisi, 18 Luglio 2026, «Tribunale di Brindisi, ord. 18 luglio 2026 (R.G. 00002831/2025)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brindisi-ord-18-luglio-2026-r-g-00002831-2025/

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